Mercato immobiliare
11 giugno 2019

DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE RISTRUTTURATO NEL 730/2019

Ristrutturare casa può essere una buona occasione per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. Vediamo come funziona

 
 

Ristrutturare casa può essere una buona occasione per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. A conti fatti, in 10 anni, si può recuperare più della metà di quanto si è speso. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.

Vediamo come funziona.

L'acquirente o l'assegnatario di un immobile oggetto di un lavoro di ristrutturazione spetta una detrazione pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50%. L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

 

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

  • La detrazione spetta nella misura del 36% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
  • L’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall’anno d’imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto va sottratto l’importo del 50% dell’IVA pagata.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

 
 
 
Fonte: Idealista.it

 

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